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24 Febbraio 2015

OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 05/12/2015

OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 05/12/2015 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio, introduce l’obbligo per le Grandi Imprese e le Piccole e Medie Imprese a forte consumo di energia, di effettuare un Audit Energetico, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Le Imprese che non effettueranno l’audit entro la data prevista dal Decreto saranno soggette a sanzioni amministrative.

Methodo Engineering supporta le aziende nella verifica dell’obbligo normativo e qualora la vostra azienda ricadesse all’interno di una delle due categorie previste dal Decreto ci rendiamo disponibili a valutare le attività necessarie per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 8

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

A CHI È RIVOLTO

L’obbligo è per le Grandi Imprese (imprese che occupano più di 250 persone, con fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro o il cui bilancio supera i 43 milioni di euro) e per le Imprese a forte consumo di energia(imprese che, nell’annualità di riferimento, abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 Gwh di energia elettrica oppure almeno 2,4 Gwh di energia diversa dall’elettrica e il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento).

QUALI SONO GLI OBBLIGHI

1. Le Grandi Imprese dovranno eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento Comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
 
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

art. 4)DM 5.04.13

Determinazione del costo effettivo dell’energia utilizzata

1) Ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia utilizzata, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e del costo effettivo dell’energia elettrica utilizzata di cui all’art. 3, comma 1, sono presi in considerazione, relativamente all’annualità di riferimento:

a. per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall'impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell'IVA detraibile, con l’esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l’autoproduzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del presente comma;

b. per l'energia elettrica: per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell’ambito dell’atto di indirizzo di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN. Per attività con più punti di consegna e differenti classi di consumo, il costo è calcolato come media ponderata dei prezzi finali come indicati nella presente lettera.

2) Ai costi di cui al comma 1, sono detratti, altresì, gli incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque titolo, dall’impresa nell’annualità di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 5.

art. 5) DM 5.04.13

Determinazione del valore del fatturato

1) Il valore del fatturato di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e all’art. 3, comma 1, è assunto pari al volume di affari relativo all’annualità di riferimento dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.